Il Fatto
Un lavoratore, autista di autobus, impugnava il licenziamento per aver venduto un biglietto già vidimato e per altre irregolarità minori.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva provati i fatti e considerava la condotta del lavoratore proporzionata al licenziamento, in quanto parte di una "prassi sistemica". I giudici del gravame escludevano che le violazioni delle garanzie procedurali previste per gli autoferrotranvieri (art. 53 del R.D. n. 148 del 1931) potessero invalidare la sanzione, limitandosi a determinare l'inefficacia della stessa solo se il licenziamento fosse risultato ingiustificato.
Il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro, pur in presenza di una condotta grave, è nullo se sono state violate le garanzie procedurali speciali previste per gli autoferrotranvieri. Poiché nel caso di specie il datore di lavoro non aveva rispettato tale procedura, la sanzione da lui adottata è affetta da nullità.
La Corte di cassazione pertanto accoglie il ricorso.
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