
Il Fatto
Un lavoratore, adiva il Tribunale lamentando di non aver più ricevuto l’indennità di percorrenza prevista dal CCNL per il tragitto casa-lavoro.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, sostenendo che l'indennità fosse dovuta solo per spostamenti da un luogo di lavoro a un altro e non per il tragitto casa-lavoro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte rileva che il diritto all'indennità chilometrica per gli impiegati prevista dal CCNL di riferimento, è riconosciuto solo se il lavoratore presta la sua opera in cantieri e utilizza un mezzo proprio per spostarsi dal centro di raccolta al luogo di lavoro, e non per il tragitto dalla propria residenza al luogo di lavoro.
La Corte sottolinea che la normativa contrattuale distingue chiaramente la posizione degli operai da quella degli impiegati. Inoltre, la corte osserva che una prassi aziendale pregressa, come il versamento dell'indennità prima accordato nel caso di specie, non prevale sulle disposizioni del contratto.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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