Il Fatto
Un lavoratore conveniva in giudizio la sua ex datrice di lavoro chiedendone la condanna al pagamento del TFR asseritamente spettante in virtù del rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava improponibile la domanda, fondando la propria decisione sulla preclusione ad agire per la rivendicazione di tale emolumento a seguito di una precedente conciliazione giudiziale tra le parti.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La corte evidenzia che la statuizione di improponibilità dell’originario ricorso risulta del tutto coerente le motivazioni della sentenza di merito, incentrata sull’accertamento della esistenza di valido accordo transattivo avente ad oggetto (anche) il TFR, conseguendo da tale accertamento la preclusione per il lavoratore ad azionare in via giudiziale la relativa pretesa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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