Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

di Benedetta Cargnel | 25 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, accoglieva la domanda  ritenendo che la società non avesse adempiuto all'onere del repêchage.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che l'onere del repêchage impone al datore di lavoro di verificare la possibilità di reimpiegare il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo in mansioni equivalenti o anche inferiori, purché compatibili con il suo bagaglio professionale, e di prospettare al lavoratore un eventuale demansionamento in un'ottica di continuità del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la proposta di una "nuova assunzione" successiva al licenziamento, con conseguente azzeramento dei diritti pregressi, non integra un valido tentativo di repêchage.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte conferma che il datore deve tentare il repêchage prima del licenziamento; la semplice proposta di nuova assunzione non è sufficiente. Ricorso respinto.