Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

di Benedetta Cargnel | 25 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo provata l'impossibilità per la società datrice di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o inferiori, considerando l'organizzazione aziendale e le competenze professionali.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che i giudici di merito hanno ampiamente ricostruito le attività svolte dal lavoratroe ha valutato le sue capacità professionali sulla base di tale esperienza, concludendo che lo stesso non possedeva le competenze per mansioni diverse.

La corte ribadisce poi che l'obbligo di repêchage deve essere verificato in riferimento a mansioni equivalenti e inferiori esistenti nell'organico aziendale. Il datore di lavoro è tenuto a prospettare il demansionamento in caso di mansioni inferiori. Tuttavia, l'obbligo di repêchage non si estende alla ricollocazione in una posizione di livello superiore a quella rivestita dal lavoratore, né comporta un obbligo di fornire una formazione specifica per mansioni superiori.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il licenziamento è legittimo se il lavoratore non possiede le competenze per mansioni equivalenti o inferiori; obbligo di ricollocazione non si estende a mansioni superiori.