Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per un episodio di eccesso di ira.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il giudizio di proporzionalità tra il licenziamento disciplinare e l'addebito contestato è rimesso al giudice di merito, e che tale valutazione è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di motivazione mancante, contraddittoria o incomprensibile. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente motivato la sua decisione, escludendo la proporzionalità della sanzione espulsiva in considerazione dell'assenza di danno e dell'atteggiamento del datore di lavoro. Inoltre la corte osserva che la scala valoriale concordata dalle parti sociali nella parte in cui descrive condotte suscettibili di sanzione conservativa, costituisce un indispensabile testo che il giudice deve interpretare ed analizzare sul serio, in modo dettagliato e approfondito, allo scopo di ricostruire la graduazione operata dall’autonomia collettiva nel campo degli illeciti disciplinari dei lavoratori, cui corrisponde il potere sanzionatorio attribuito al datore di lavoro.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.
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