Il Fatto
Gli eredi di un dirigente di una società a partecipazione pubblica adivano il Tribunale per il pagamento di differenze retributive.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo inapplicabile ai contratti di lavoro preesistenti la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 66/2014.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l'art. 13 del D.L. n. 66/2014 ha una portata sostitutiva e abrogativa della precedente disciplina in materia di tetti retributivi per il personale delle società partecipate. La norma non si limita ad aggiornare i tetti, ma stabilisce una nuova disciplina generale, applicabile a tutti i rapporti in essere e senza fare salve precedenti esenzioni o discipline transitorie.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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