Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

di Benedetta Cargnel | 25 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

Il Fatto

Gli eredi di un dirigente di una società a partecipazione pubblica adivano il Tribunale per il pagamento di differenze retributive.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo inapplicabile ai contratti di lavoro preesistenti la riduzione dei c.d. tetti retributivi stabilita dall'art. 13 del D.L. n. 66/2014.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva  che l'art. 13 del D.L. n. 66/2014 ha una portata sostitutiva e abrogativa della precedente disciplina in materia di tetti retributivi per il personale delle società partecipate. La norma non si limita ad aggiornare i tetti, ma stabilisce una nuova disciplina generale, applicabile a tutti i rapporti in essere e senza fare salve precedenti esenzioni o discipline transitorie.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione stabilisce che la riduzione dei tetti retributivi si applica anche ai contratti in essere, accogliendo il ricorso del datore di lavoro.