Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

di Benedetta Cargnel | 25 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

Il Fatto

Una lavoratrice, assistente di volo, adiva il Tribunale chiedendo la riliquidazione dell'indennità di maternità dovutale dall'INPS, in quanto questa era stata calcolata includendo l'indennità di volo solo al 50% anziché al 100%.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e INPS ricorreva per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 D.P.R. n. 639/70 per mancata rilevazione della decadenza dall'azione.

Il Diritto

La corte ricorda che nei casi relativi al calcolo dell'indennità di maternità, la decadenza annuale ex art. 47, comma 6 D.P.R. n. 639/70 decorre dal pagamento parziale della prestazione, senza rilevanza dei termini del procedimento amministrativo. La corte evidenzia che ai sensi degli art. 22, comma 2 D.Lgs. n. 151/2001 e art. 1, comma 1 D.L. n. 663/1979, l'indennità di maternità è erogata dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa dell'INPS, al momento della corresponsione della retribuzione "per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa".

Durante il periodo di astensione, il datore corrisponde solo un'anticipazione, la cui misura è stabilita dalla contrattazione collettiva, non inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente. Il datore di lavoro conguaglia quanto pagato a titolo di anticipazione e saldo tramite la compensazione dei contributi dovuti all'INPS.

La Corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso dell'INPS perché non indicava le date precise delle singole anticipazioni mensili e non specificava se le anticipazioni corrisposte fossero pari all'intero importo riconosciuto dall'INPS o se fossero solo parziali.

 

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Una lavoratrice ottiene la riliquidazione dell’indennità di maternità; il ricorso INPS è inammissibile per mancanza di dettagli sulle anticipazioni mensili corrisposte.