Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

di Benedetta Cargnel | 25 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 25 luglio 2025, n. 608

Il Fatto

Una società si opponeva avverso un avviso dell'INPS per il recupero di contributi eccedenti il massimale.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte di osserva che la modalità di esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, consente ai lavoratori, la cui pensione sia liquidata con il sistema retributivo (pro-rata o interamente), di optare per la liquidazione dell'intera pensione con il sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. L'opzione ha ricadute anche sull'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la previsione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Data la portata della scelta e i suoi riflessi, anche di natura pubblicistica, la manifestazione di volontà deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale. Tale forma scritta è un onere proporzionato alla rilevanza dell'atto e non è surrogabile dalla comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale orientamento, la corte rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte conferma che l’opzione per il sistema contributivo richiede forma scritta del lavoratore all’INPS; ricorso della società respinto.