Il Fatto
Una società si opponeva avverso un avviso dell'INPS per il recupero di contributi eccedenti il massimale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte di osserva che la modalità di esercizio del diritto di opzione previsto dall'art. 1, comma 23, della Legge n. 335/1995, consente ai lavoratori, la cui pensione sia liquidata con il sistema retributivo (pro-rata o interamente), di optare per la liquidazione dell'intera pensione con il sistema contributivo, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. L'opzione ha ricadute anche sull'obbligo contributivo del datore di lavoro, con la previsione di un massimale annuo della base contributiva e pensionabile. Data la portata della scelta e i suoi riflessi, anche di natura pubblicistica, la manifestazione di volontà deve essere espressa in forma scritta dal lavoratore e indirizzata all'Ente previdenziale. Tale forma scritta è un onere proporzionato alla rilevanza dell'atto e non è surrogabile dalla comunicazione mensile Uniemens del datore di lavoro.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale orientamento, la corte rigetta il ricorso.
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