Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento per superamento del periodo di comporto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo che tale tipo di licenziamento non rientrasse nel divieto previsto dall'art. 46 del D.L. n. 18/2020 durante il periodo COVID-19.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte conferma che l’art. 46 del D.L. n. 18/2020 non è estensibile al recesso per superamento del periodo di comporto, in quanto soggetto alle regole speciali dell'art. 2110 c.c.
La corte tuttavia rileva che periodi di integrazione salariale non possono essere computati ai fini della durata del comporto, in quanto quest'ultimo, come limite temporale al potere datoriale di recedere dal rapporto di lavoro in mancanza della controprestazione, presuppone l'attualità dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa ed incide quindi in concreto sul sinallagma contrattuale, mentre la situazione che genera il trattamento di cassa integrazione costituisce ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per fatto estraneo al lavoratore, sicché rende priva di rilievo la contemporanea situazione di malattia dello stesso.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso sul punto.
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