Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il diritto alla remunerazione come lavoro straordinario delle ore di pronta disponibilità eccedenti l'orario normale di lavoro, quest'ultimo calcolato come comprensivo anche delle ore di assenza per ferie e per malattia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l'art. 2 della Direttiva 93/104/CE, modificata dalla Direttiva 2000/34/CE e poi codificata dalla Direttiva 2003/88/CE, definisce orario di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali" e periodo di riposo "qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro". La stessa definizione è ripetuta dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 66 del 2003. Anche la Corte europea ha poi adottato un approccio decisamente binario: il tempo del lavoratore è lavoro o è riposo e le due nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo si escludono a vicenda.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a detti principi, la corte rigetta il ricorso.
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