Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 606

di Benedetta Cargnel | 11 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 606

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente pagamento di differenze retributive.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Poiché i giudici di secondo grado non si sono attenuti a tale  principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore ricorre in cassazione per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e le differenze retributive. La Corte accoglie il ricorso per mancata prova nuova indispensabile.