Il Fatto
Un libero professionista adiva il Tribunale per ottenere la ricostituzione della pensione proporzionata al lavoro prestato, alla retribuzione percepita e alla contribuzione versata, con ricalcolo e restituzione degli arretrati maturati.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che in materia di ricongiunzione di periodi assicurativi ai fini della pensione per i liberi professionisti, l'accettazione da parte del lavoratore della proposta, formulata dall'ente preposto alla gestione previdenziale accentratrice, implica la conclusione di un accordo di natura pubblicistica, che ha ad oggetto anche costi e modalità della ricongiunzione e, una volta perfezionato, non è revocabile, salvo il caso di errore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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