Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione, in particolare eccependo la nullità del rapporto di lavoro per mancato rispetto delle forme previste dal lavoro pubblico, seppur a seguito di una precedente conciliazione sindacale.
Il Diritto
La corte osserva che la conciliazione giudiziale prevista dagli artt. 185 e 420 c.p.c., produttiva dell’indubbio effetto processuale di chiusura del giudizio nel quale interviene, in relazione agli effetti sostanziali derivanti dal negozio giuridico contestualmente stipulato dalle parti, che può avere anche ad oggetto diritti indisponibili del lavoratore, comporta, a norma dell’art. 2113 c.c., l’eventuale mera annullabilità di quelli dipendenti da norme inderogabili, ma non la nullità dell’atto di disposizione; diversamente, la preventiva disposizione può invece comportare, in relazione a diritti non ancora sorti o maturati, la nullità dell'atto, in quanto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo; non potendo, infatti, gli effetti attribuiti al verbale di conciliazione giudiziale equipararsi a quelli di una sentenza passata in giudicato, bensì a quelli di un titolo contrattuale esecutivo, con la conseguenza che esso resta soggetto alle ordinarie sanzioni di nullità.
La corte rileva poi che , in tema di reclutamento del personale da parte di società a partecipazione pubblica avente ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, l'art. 18 del D.L. n. 112 del 2008, conv. in Legge n. 133 del 2008, nel testo applicabile ratione temporis, ha esteso alle predette società, ai fini del reclutamento in questione, le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, la cui omissione determina la nullità del contratto di lavoro, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.; tale nullità è ora espressamente prevista dall'art. 19, comma 4 , del D.Lgs. n. 175 del 2016, di cui va tuttavia esclusa la portata innovativa, avendo la citata disposizione reso esplicita una conseguenza già desumibile dai principi in tema di nullità virtuali.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.
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