Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 606

di Benedetta Cargnel | 11 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 11 luglio 2025, n. 606

Il Fatto

Un cittadino adiva il Tribunale per far dichiarare l’insussistenza dell’indebito pensionistico chiesto in restituzione dall’INPS per il preteso superamento dei limiti reddituali stabiliti dalla legge quale presupposto della pensione di invalidità civile.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che ai fini del riconoscimento della pensione d'invalidità civile occorre fare riferimento al reddito imponibile e pertanto, secondo la formulazione dell'art. 3 del D.P.R. n. 917 del 1986, (TUIR), alla base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, costituita dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10 del TUIR (quali tra gli altri le spese mediche, gli assegni periodici corrisposti al coniuge legalmente separato, i contributi), conferma che si deve aver riguardo al reddito imponibile e che esso è rappresentato dal reddito complessivo al quale vanno sottratti gli oneri deducibili ai sensi dell’art. 10 t.u.i.r. (tra i quali, come osservato, non rientra l’IMU) e il reddito della (sola) casa di abitazione ma per espressa e derogatoria previsione legislativa.

La corte pertanto accoglie il ricorso enunciando il seguente principio di diritto: “al fine di determinare il limite di reddito per l’accesso alla pensione sociale ai sensi dell’art. 26 della Legge 153 del 1969, degli artt. 12 e 19 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell’art. 3, comma 6 , della Legge 3 agosto 1995, n. 335 rileva il reddito imponibile ai fini IRPEF e nel conteggio di esso rientra anche il reddito da fabbricati ad uso abitativo e non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazione principale considerato che solo per quest’ultimo opera la deroga stabilita dall’art. 26 della Legge 153 del 1969 e considerato che le somme corrisposte a titolo di IMU non sono, in via generale, deducibili dall’IRPEF ai sensi dell’art. 10 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.)”.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un cittadino vince la causa contro l'INPS per l'indebita richiesta di restituzione della pensione di invalidità civile, basata su limiti reddituali errati.