Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il diritto a percepire, per ciascun giorno di ferie, una retribuzione comprensiva dell’indennità perequativa, dell’indennità compensativa e dell’indennità di turno.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, sin dalla sentenza R.S. del 2006, ha precisato che con l’espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell’art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria.
Poiché tuttavia la corte rilava che i giudici dell’appello hanno deciso anche in merito al premio di risultato, sebbene la relativa domanda non fosse stata riproposta in appello, la corte accoglie il ricorso sul punto.
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