Il Fatto
Un libero professionista conveniva in giudizio la propria cassa di appartenenza per ottenere il riconoscimento del requisito dell’esercizio continuativo della professione, e quindi alla ricostruzione della propria posizione contributiva.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il professionista ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini della iscrizione annuale alla Cassa previdenziale sono rilevanti sia l’iscrizione all’Albo, sia la continuità dell’esercizio dell’attività professionale secondo parametri presuntivi correlati alla produzione reddituale ed al volume di affari dichiarato, sia la tipicità di cause giustificative della discontinuità per non perdere anzianità di iscrizione e contributiva. Di tali cause giustificative è il professionista che ha l’onere di provarle.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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