Il Fatto
Un lavoratore conveniva il giudizio il datore di lavoro per il risarcimento dei danni, anche pensionistico, derivanti da omissione contributiva.
Il datore di lavoro chiedeva invece fossero ritenuti idonei i contributi versati in epoca successiva per costituire la posizione contributiva.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda del lavoratore, mentre accoglieva quella del datore ritenendo che i contributi versati e rifiutati da INPS perché ritenuti prescritti non fossero prescritti.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali resta insensibile agli eventuali inadempimenti del datore di lavoro rispetto agli obblighi retributivi imposti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, con conseguente necessità che i contributi vengano commisurati non alla retribuzione materialmente erogata ma a quella che il lavoratore ha diritto di ricevere nel rispetto della normativa di riferimento. Inoltre, l’art. 12 della legge n. 153 del 1969, come sostituito dall'art. 6 D.Lgs. n. 314 del 1997, nella parte in cui dispone che «le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione […] e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione» non deroga ai principi esposti. La tardiva corresponsione di una parte dei compensi, a tale titolo dovuti, non ha prodotto il differimento dell’obbligo contributivo.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
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