Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 27 giugno 2025, n. 604

di Benedetta Cargnel | 27 Giugno 2025
Rassegna di Giurisprudenza 27 giugno 2025, n. 604

Il Fatto

Un datore di lavoro si opponeva avverso l’avviso di addebito di INPS che aveva ricondotto nella base imponibile previdenziale somme corrisposte a titolo di rimborso spese non documentabili.

La Corte d’Appello, in parziale accoglimento, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, il regime della trasferta, complessivamente disciplinato dall’art. 51, comma 5, TUIR distingue le spese “effettivamente” sostenute dal dipendente da quelle che, invece, sono riconosciute in via forfettaria, attraverso la corresponsione di una provvista di denaro in cifra fissa. Le prime - perché si realizzi la condizione del rimborso con esclusione dalla retribuzione imponibile nei limiti di legge - devono essere analitiche, a prescindere dalla possibilità di una loro dimostrazione. Infatti, l’esposizione analitica delle spese sostenute è sempre funzionale al controllo e alla giustificazione delle stesse; in definitiva, alla effettività della spesa.

Poiché i giudici  di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie parzialmente la domanda contro l'avviso di addebito di INPS, ma INPS ricorre per cassazione. La corte osserva che il regime della trasferta distingue spese effettivamente sostenute da quelle riconosciute forfettariamente. Il ricorso viene accettato per mancato rispetto del principio.