Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva avverso l’avviso di addebito di INPS che aveva ricondotto nella base imponibile previdenziale somme corrisposte a titolo di rimborso spese non documentabili.
La Corte d’Appello, in parziale accoglimento, accoglieva la domanda e INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, il regime della trasferta, complessivamente disciplinato dall’art. 51, comma 5, TUIR distingue le spese “effettivamente” sostenute dal dipendente da quelle che, invece, sono riconosciute in via forfettaria, attraverso la corresponsione di una provvista di denaro in cifra fissa. Le prime - perché si realizzi la condizione del rimborso con esclusione dalla retribuzione imponibile nei limiti di legge - devono essere analitiche, a prescindere dalla possibilità di una loro dimostrazione. Infatti, l’esposizione analitica delle spese sostenute è sempre funzionale al controllo e alla giustificazione delle stesse; in definitiva, alla effettività della spesa.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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