
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che è stata correttamente valutata la mancanza della prova in tema di sussistenza di giustificato motivo oggettivo, ma che i giudici di merito hanno applicato un erroneo regime sanzionatorio. Infatti, il testo dell’art. 8 Legge n. 604/1966, come novellato dall’art. 2 Legge n. 108/1990, è applicabile a tutti i licenziamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del nuovo testo di tale norma ( ivi compreso quello per cui è causa). Pertanto, in materia di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, l’art. 8 della Legge n. 604 del 1966 (come modificato dall’art. 2 della Legge n. 108 del 1990) consente di superare il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, ove ricorrano cumulativamente due condizioni: anzianità di servizio e dimensione aziendale.
Poiché i giudici di merito non hanno accertato la sussistenza di tali requisiti, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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