Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 20 giugno 2025, n. 603

di Benedetta Cargnel | 20 Giugno 2025
Rassegna di Giurisprudenza 20 giugno 2025, n. 603

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che è stata correttamente valutata la mancanza della prova in tema di sussistenza di giustificato motivo oggettivo, ma che i giudici di merito hanno applicato un erroneo regime sanzionatorio. Infatti, il testo dell’art. 8 Legge n. 604/1966, come novellato dall’art. 2 Legge n. 108/1990, è applicabile a tutti i licenziamenti intervenuti dopo l’entrata in vigore del nuovo testo di tale norma ( ivi compreso quello per cui è causa). Pertanto, in materia di risarcimento dei danni per licenziamento illegittimo, l’art. 8 della Legge n. 604 del 1966 (come modificato dall’art. 2 della Legge n. 108 del 1990) consente di superare il limite massimo della indennità risarcitoria, fissato in sei mensilità di retribuzione, ove ricorrano cumulativamente due condizioni: anzianità di servizio e dimensione aziendale.

Poiché i giudici di merito non hanno accertato la sussistenza di tali requisiti, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello accoglie la domanda di un lavoratore impugnando il licenziamento, ma la Corte di Cassazione sottolinea un errore nel regime sanzionatorio applicato.