Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale chiedendo l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente accertamento dell’illegittimità del licenziamento intimato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
Quanto alla quantificazione delle somme richieste dal lavoratore la corte ricorda che il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi dell’art. 416, comma 3, c.p.c., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l’affermazione dell’erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell’esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all’attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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