
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’insussistenza dei presupposti per la propria iscrizione alla Gestione Separata ed a conseguire l’annullamento dell’obbligo di versamento contributivo.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto non prescritta la pretesa di INPS e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualità, non hanno - secondo la disciplina vigente "ratione temporis", antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa; ad essa è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della Legge n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale.
La corte ricorda poi che la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione ai fini della sua decorrenza, assume rilievo anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto, senza alcuna maggiorazione, dalle disposizioni dei D.P.C.M. che, tempo per tempo, hanno stabilito lo slittamento dei termini di pagamento.
La corte infine osserva che , la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale «dell’art. 18, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all’art. 22 della Legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), siano esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore».
Poiché la sentenza di merito non valutava tale ultimo aspetto, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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