Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare chiedendo nel contempo il pagamento di differenze retributive dovute per svolgimento di lavoro straordinario.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’art. 7 della Legge n. 300 del 1970 fa divieto al datore di lavoro di irrogare sanzioni disciplinari in assenza di previa contestazione dell’addebito e senza che il lavoratore sia stato posto in condizioni di esercitare il diritto di difesa; la contestazione disciplinare deve essere effettuata per iscritto (formalità che non ammette equipollenti) e la violazione delle garanzie procedimentali determina la illegittimità del licenziamento.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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