Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare l’illegittima trattenuta a titolo di contributo di solidarietà effettuato dalla cassa di appartenenza e la conseguente restituzione di quanto trattenuto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte, nel ribadire l’illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà applica da un ente previdenziale privato, ricorsa che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del R.D. Legge n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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