Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 597

di Benedetta Cargnel | 9 Maggio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 597

Il Fatto

Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare l’illegittima trattenuta a titolo di contributo di solidarietà effettuato dalla cassa di appartenenza e la conseguente restituzione di quanto trattenuto.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte, nel ribadire l’illegittimità della trattenuta a titolo di contributo di solidarietà applica da un ente previdenziale privato, ricorsa che la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2948, n. 4, c.c. – così come dall’art. 129 del R.D. Legge n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un pensionato vince causa contro la cassa previdenziale per trattenuta illegittima, ma la cassa ricorre in cassazione. La Corte rigetta il ricorso confermando la decisione precedente.