Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 597

di Benedetta Cargnel | 9 Maggio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 9 maggio 2025, n. 597

Il Fatto

Un lavoratore si opponeva alle cartelle di pagamento emesse dalla cassa di previdenza dei geometri per l'automatica iscrizione alla previdenza di categoria derivante dall'iscrizione all'albo professionale essendo emerso l'esercizio di attività lavorativa alle dipendenze di una società operante nel settore della produzione di infissi e serrande, lavori di carpenteria e commercio di materiale edile, con mansioni di impiegato tecnico ed il compimento di alcuni atti di natura professionale, per i quali non era stata presentata un'autocertificazione esonerativa né una dichiarazione datoriale attestante che nello svolgimento delle mansioni il dipendente non abbia esercitato attività riconducibile a quella di geometra.

La ocrte di appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale: difatti, dal momento in cui il geometra, liberamente, sceglie di essere iscritto all'albo, anche per attività occasionale, assume obblighi di solidarietà a favore dei colleghi, obblighi ai quali non può sottrarsi, e che importano il pagamento di una contribuzione minima. Risultano irrilevanti, in senso contrario, la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito. Né la mera iscrizione ad altra gestione INPS di per sé è d'ostacolo all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria.

Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore contesta l'iscrizione obbligatoria alla previdenza dei geometri per attività svolte in un altro settore. La corte di appello rigetta la domanda, ma la cassa ricorre in cassazione. La corte accoglie il ricorso.