Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per superamento del periodo di comporto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando che il datore di lavoro non aveva informato il lavoratore dell’imminente scadenza del periodo, come invece previsto dal CCNL applicabile e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in assenza di qualsiasi obbligo previsto dalla contrattazione collettiva, il datore di lavoro non ha l'onere di avvertire preventivamente il lavoratore della imminente scadenza del periodo di comporto per malattia al fine di permettergli di esercitare eventualmente la facoltà di chiedere tempestivamente un periodo di aspettativa; invero, non rileva, in tali casi, la mancata conoscenza, da parte del lavoratore, del limite c.d. esterno del comporto e della durata complessiva delle malattie e non costituisce violazione da parte del datore di lavoro dei principi di correttezza e buona fede nella esecuzione del contratto la mancata comunicazione al lavoratore dell'approssimarsi del superamento del periodo di comporto, posto che tali principi operano come norme di relazione con funzione di fonti integrative del contratto (art. 1374 c.c.) ove ineriscano a comportamenti dovuti in relazione ad obblighi di prestazione imposti al datore di lavoro dal contratto collettivo o da altro atto di autonomia privata. Nel caso di specie, tuttavia, sussisteva un preciso obbligo che il datore non ha rispettato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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