Il Fatto
Una società dopo aver licenziato i lavoratori per cessazione dell’appalto cui erano applicati, aveva revocato i licenziamenti e i lavoratori adivano il Tribunale ritenendo che il datore fosse decaduto dalla possibilità di revocare i licenziamenti, essendo trascorso il termine quindicinale di cui all’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e i lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
Nel caso di specie, la corte osserva che i licenziamenti adottati fossero sì stati revocati (a differenza di quanto aveva ritenuto la società) oltre i termini di legge, ma che i lavoratori avevano aderito a tale revoca proseguendo nella attività lavorativa, dopo la scadenza di operatività del recesso e non avevano patito alcun pregiudizio: il tutto in un contesto in cui alcun addebito, sotto il profilo della correttezza e buona fede, poteva essere imputato alla datrice di lavoro.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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