Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ordinanza la reintegrazione al datore di lavoro, che ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la prova del carattere ritorsivo del licenziamento, che grava sul lavoratore, ben può essere ricavata dal giudice di merito valorizzando tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova medesima.
La corte rileva poi che l'obbligo di reintegrare il lavoratore nel suo posto di lavoro a seguito di sentenza con cui, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 300 del 1970, il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo, viene meno, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, solo in presenza di cause che impediscano oggettivamente e in modo assoluto il potere di assunzione da parte del datore di lavoro o lo svolgimento della prestazione da parte del lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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