Il Fatto
Alcuni lavoratori chiedevano, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, Codice degli Appalti e art. 1676 c.c. la condanna dell’appaltante per differenze retributive e indennità non versate.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di “trattamenti retributivi” di cui al D.Lgs. n. 276/2003, art. 29 comma 2, questa Corte più volte ha affermato che la detta locuzione deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti. E’ sotto questo profilo che, quindi, la responsabilità solidale ex art. 29 comma 2 D.Lgs. n. 276/2003 in ordine al pagamento della indennità da parte del responsabile committente deve essere valutata e non con riguardo alla debenza della stessa da parte della recedente.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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