Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo corretto il procedimento disciplinare in cui non era stato ascoltato il lavoratore in quanto lo stesso aveva chiesto un differimento dell’incontro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che ai sensi dell’art. 7 Legge n. 300 del 1970 il lavoratore ha diritto, qualora ne abbia fatto richiesta, di essere sentito oralmente dal datore di lavoro; tuttavia, ove il datore di lavoro a seguito di detta richiesta, abbia convocato il lavoratore per una certa data, questi non ha diritto a un differimento dell’incontro limitandosi ad addurre un’impossibilità di presenziare, poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo ove la stessa risponda a un’effettiva esigenza difensiva non altrimenti tutelabile.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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