Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 599

di Benedetta Cargnel | 23 Maggio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 599

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che deve escludersi che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., possa essere esteso sino ad imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, "giacché in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti, ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di ‘dovere di omertà’" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.); tale condotta è legittima ove il lavoratore "ciò faccia nelle sedi e con le modalità specificamente previste dall’ordinamento".

Poiché i giudici di merito si sono adeguati a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore licenziato per denuncia di fatti illeciti non può essere obbligato a tacere, ma deve seguire le procedure previste. Il ricorso in cassazione è stato respinto.