Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che deve escludersi che l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., possa essere esteso sino ad imporre al lavoratore di astenersi dalla denuncia di fatti illeciti che egli ritenga essere stati consumati all'interno dell'azienda, "giacché in tal caso si correrebbe il rischio di scivolare verso - non voluti, ma impliciti - riconoscimenti di una sorta di ‘dovere di omertà’" (ben diverso da quello di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.); tale condotta è legittima ove il lavoratore "ciò faccia nelle sedi e con le modalità specificamente previste dall’ordinamento".
Poiché i giudici di merito si sono adeguati a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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