Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far dichiarare l’illegittimo trasferimento ad altro datore in virtù di cessione di ramo di azienda.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, nel caso di specie, quell’entità organizzativa alla quale i lavoratori erano stati destinati, al momento della loro assegnazione non costituiva ancora un ramo d’azienda autonomo, bensì mera articolazione di un più ampio settore della società. Dunque effettivamente quella vicenda non poteva essere giuridicamente qualificata in termini di “trasferimento” nel senso tecnico-giuridico imposto dall’art. 2103 c.c., donde l’inapplicabilità della disciplina relativa al termine di decadenza introdotto dal legislatore del 2010 per l’impugnazione del “trasferimento” in senso tecnico-giuridico.
La corte oertanto rigetta il ricorso.
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