Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 599

di Benedetta Cargnel | 23 Maggio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 23 maggio 2025, n. 599

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far accertare il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. la  società succeduta nell’appalto cui loro erano stati destinati dal proprio datore di lavoro.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e i lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa – opera una sorta di presunzione di operatività dell’art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”, con onere della prova della sopravvenuta discontinuità sull’imprenditore subentrante.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratori chiedono prosecuzione rapporto di lavoro dopo cambio appalto. Tribunale e Corte d’Appello accolgono domanda. Corte di Cassazione rigetta ricorso, confermando presunzione di operatività dell'art. 2112 c.c.