Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far accertare il loro diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. la società succeduta nell’appalto cui loro erano stati destinati dal proprio datore di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e i lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in caso di appalto genuino da parte di un nuovo appaltatore ossia di un imprenditore che abbia propria struttura organizzativa ed operativa – opera una sorta di presunzione di operatività dell’art. 2112 c.c., per cui il cambio di appalto costituisce un trasferimento di azienda, a meno che la società subentrante sia caratterizzata da “elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa”, con onere della prova della sopravvenuta discontinuità sull’imprenditore subentrante.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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