Il Fatto
Un dirigente impugnava il licenziamento intimato chiedendo il pagamento di spettanze di fine rapporto e arretrati retributivi dovuti e non corrisposti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’indennità sostitutiva del preavviso è uguale alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di preavviso; poiché, nel corso del preavviso, il dirigente avrebbe maturato anche il diritto a percepire i relativi ratei di tredicesima (parte integrante del trattamento retributivo dovuto), ne deriva l’inclusione di detti ratei nel calcolo dell’ammontare del mancato preavviso, in conformità con la norma di cui all’art. 2118 c.c., a mente della quale: “In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto, verso l’altra parte, a un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso” (da calcolarsi al lordo secondo i principi generali, salvi i rapporti con l’Agenzia delle Entrate).
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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