Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che il radicale difetto di contestazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, non già la mera inosservanza delle disposizioni che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata prevista al comma 4 dell’art. 18 legge n. 300 del 1970. E la corte aggiunge che al radicale difetto di contestazione disciplinare va equiparata la sua incertezza assoluta, l’addebito muti in corso di causa a seconda delle difese opposte dal lavoratore.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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