Il Fatto
INAIL conveniva in giudizio un datore di lavoro per la condanna al rimborso di quanto sostenuto a seguito dell’infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., è tenuto a prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore […], con l'unico limite del c.d. rischio elettivo, da intendere come condotta personalissima del dipendente, intrapresa volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata.
Poiché i giudici di sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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