Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del prelievo effettuato dal suo ente previdenziale sul trattamento pensionistico a titolo di contributo di solidarietà.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e l’ente previdenziale ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte esclude che enti previdenziali privati possano adottare sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 della Costituzione.
Inoltre, la corte ricorda che l’azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, è soggetta alla prescrizione decennale.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.
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