Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda, ritenendo la sanzione non proporzionale con i fatti contestati.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche. Ebbene, nel caso di specie, trattandosi, di comportamenti privi di intenzionalità lesiva, ancorché negligenti, posti in essere dal lavoratore, da cui sono scaturite conseguenze non connotate da particolare gravità, la contrattazione collettiva ritiene per queste ipotesi proporzionata una sanzione conservativa, dovendosi applicare la sanzione espulsiva nei soli casi di comportamenti dolosi ovvero compiuti anche in modo negligente, ma arrecando grave pregiudizio all’azienda o gravi lesioni a lavoratori o terzi.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati