Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, rilevando la nullità dell’atto di recesso per violazione dello specifico procedimento disciplinare dettato dall'art. 53 All. A) R.D. n. 148/1931 , vigente per l’attività del lavoratore.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che in tema di rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, l'art. 53 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 - fonte primaria e speciale, tuttora vigente in quanto non derogata da specifiche disposizioni legislative successive - delinea una peculiare procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla Legge n. 300 del 1970, sicché il ricorso alla normativa generale è possibile solo ove si riscontrino lacune non superabili neanche attraverso l'interpretazione estensiva o analogica. La violazione del procedimento di cui all'art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un'invalidità c.d. di protezione , in ragione dell'inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall'art. 18, commi 1 e 2, della Legge n. 300 del 1970.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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