Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per fara accertare il proprio diritto di accedere al fondo di garanzia di INPS per retribuzioni e TFR non versate al fondo di previdenza completare dal datore di lavoro, in amministrazione straordinaria.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ritenendo che la deroga alla responsabilità solidale della cessionaria dell’azienda è ammissibile soltanto nell’àmbito delle procedure liquidatorie e non già per quelle conservative, finalizzate ad assicurare la continuità dell’attività aziendale.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che le condizioni di intervento del Fondo di garanzia per ciò che concerne le ultime tre mensilità di retribuzione risultano tassativamente indicate dall’art. 2, Legge n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro : scopo della Direttiva Europea è infatti l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore.
Inoltre la corte rileva che, quanto al credito per TFR esso matura progressivamente in ragione dell’accantonamento annuale e diviene esigibile solo al momento della cessazione definitiva del rapporto di lavoro. L’esigibilità, indispensabile per attivare la tutela del Fondo di garanzia, non sussiste dunque nell’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro con la società cessionaria.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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