Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per ottenere il pagamento in solido di datore di lavoro r appaltatore di somme dovute a titolo di TFR, e indennità per ferie e permessi non goduti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglieva la domanda relativa al TFR e non quella per ferie e permessi, ritenendole per la loro natura risarcitoria, escluse dal regime di solidarietà di cui all'art. 29 D.Lgs. 276/2003.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che i lavoratori non avevano qualificato l'indennità per ferie e riposi non goduti loro dovuta come di natura retributiva o risarcitoria; ed avevano soltanto chiesto la condanna delle imprese convenute ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 potendola ottenere anche ai sensi dell’art.118, comma 6 codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) posto che nei ricorsi introduttivi erano dedotti gli elementi di fatto necessari e sufficienti ai fini della riconducibilità della domanda anche nell’alveo di tale disciplina. La corte osserva infatti che , pur in presenza di una diversa norma di legge rispetto a quella invocata in primo grado, il giudice, ha sempre il potere/dovere di qualificare la domanda , in base al principio iura novit curia ex art.113 c.p.c., e di individuare la norma applicabile in funzione dell’interesse sostanziale che muove al ricorso, fermo restando l'immutabilità dei fatti storici e/o il divieto di riconoscere beni non richiesti o diversi da quelli domandati.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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