Il Fatto
Un lavoratore adiva i Tribunale esponendo di aver prestato servizio negli Stati Uniti e che, per tale periodo, il datore di lavoro non aveva versato i contributi.
Chiedeva quindi il risarcimento del danno per l’omissione contributiva.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che la sentenza resa tra il lavoratore e la società americana non potesse avere efficacia anche per la società italiana, capogruppo dell’americana.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’azione proposta con il presente giudizio rimonta alla previsione degli artt. 2115 e 2116 c.c., i quali, nel far esclusivo carico al datore di lavoro dell’obbligazione contributiva, lo costituisce altresì responsabile dell’omissione che, in considerazione dell’intervenuta prescrizione dei contributi, abbia comportato un danno al prestatore di lavoro. Ed essendo la qualità di datore di lavoro un presupposto indefettibile dell’azione qui in discorso, deve coerentemente ritenersi che chi sia chiamato in giudizio a rispondere in tale qualità dei danni patiti ex art. 2116 c.c. da colui che si proclama suo prestatore di lavoro, possa legittimamente opporgli il giudicato formatosi in un altro giudizio che abbia positivamente accertato che, per quel medesimo periodo e con riguardo alla medesima prestazione, il suo datore di lavoro è stato un terzo, s’intende ove di quel giudizio il lavoratore (così come il terzo) sia stato parte.
La corte, ritenendo corretto l’operato dei giudici di merito, rigetta il ricorso.
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