Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale chiedendo il risarcimento dei danni per il periodo in cui non era stato retribuito, essendo tardata l’immissione in servizio a causa di lungaggini burocratiche per il reinserimento dello stesso nella graduatoria.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva parzialmente la domanda e la Pubblica amministrazione competente ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nel caso di specie il medico agisce per ottenere il reinserimento nell’elenco dei medici convenzionati (ed il risarcimento conseguente al ritardo), sulla base di una disposizione di legge che prescinde dall’accertamento dei requisiti richiesti per la instaurazione del rapporto convenzionale, sicché egli, in altre parole, non aspira ad essere inserito in una graduatoria da formare, ma chiede il ripristino di un rapporto che già era formato, per il quale la legge non chiede alcuna ulteriore valutazione da parte dell’USL, (se si esclude, ovviamente, il riscontro dell'aver effettivamente l'interessato esercitato l'opzione prevista dall'art. 4, comma 7, della Legge 412 del 1991). Non si trattava quindi di accertare se fossero state osservate le norme procedimentali per la formazione della graduatoria, ma se il rapporto convenzionale di cui era titolare il medico potesse essere ripristinato in presenza di quella particolare situazione di legge, senza alcuna ulteriore valutazione.
Poiché i giudici si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.
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