Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava nullo il licenziamento in quanto ritorsivo.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che i giudici hanno correttamente accertato la sussistenza della ritorsività del licenziamento, verificando quindi l'assenza di altre motivazioni o ragioni astrattamente lecite. Nel caso di specie, infatti il licenziamento era stato irrogato in assenza di altra causa poco dopo l’accertamento giudiziale della natura subordinata del rapporto e dopo due giorni dal rifiuto del lavoratore di sottoscrivere una nuova lettera di assunzione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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