Il Fatto
Una persona adiva il Tribunale per ottenere l’assegno ordinario di invalidità ex Legge n. 222 del 1984.
Il Tribunale rigettava la domanda e veniva quindi proposto riscorso per cassazione dal ricorrente.
Il Diritto
La corte osserva che in materia di invalidità pensionabile si impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio. Tale principio si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 disp.att. c.p.c., sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti.
Atteso che il giudice di merito si è attenuto a tale principio, la corte rigetta il ricorso.
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