Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento da parte del Fondo di garanzia presso l’INPS del TFR maturato alle dipendenze di una società in epoca anteriore alla cessione del ramo d’azienda in cui egli prestava servizio e con sottoscrizione di accordo ex art. 47, Legge n. 428/1990, in virtù del quale egli aveva rinunciato a chiederlo al cessionario.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, Legge n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva. Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall’art. 2, Legge n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile per effetto della cessazione del rapporto di lavoro.
Poiché i giudici di merito hanno correttamente valutato sul punto, la corte rigetta il ricorso.
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