Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 3 gennaio 2025, n. 579

di Benedetta Cargnel | 3 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 3 gennaio 2025, n. 579

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Tribunale si dichiarava incompetente e il lavoratore proponeva Regolamento di competenza.

Il Diritto

La corte osserva che l'art. 413, 2 comma, c.p.c. delinea tre fori alternativamente concorrenti. Nel caso di specie, il lavoratore ha prescelto come foro competente nel ricorso introduttivo uno di essi ovvero il Tribunale del posto in cui  si trova l'azienda della società convenuta individuata nella domanda come datrice di lavoro effettiva, non rilevando quindi che il rapporto si sia svolto presso l'unità operativa in altro luogo. Infatti il lavoratore che, sul presupposto della non genuinità dell'appalto al quale è stato adibito, agisca per la costituzione del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni - nel luogo dove si trova l'azienda - può adire il giudice territorialmente competente per la causa principale anche per la domanda subordinata svolta nei confronti del datore di lavoro apparente, ricorrendo un'ipotesi di cumulo soggettivo di domande connesse per il titolo ai sensi dell'art. 33 c.p.c.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore propone regolamento di competenza, la corte accoglie il ricorso in base all'art. 413, 2 comma, c.p.c. per il luogo dell'azienda della società convenuta.