Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del prelievo sul suo trattamento pensionistico, a titolo di contributo di solidarietà, effettuato dalla cassa di competenza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti non può adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell'art. 23 Cost.
La corte ricorda poi che è assoggettata alla prescrizione decennale l'azione di restituzione delle trattenute a titolo di contributo di solidarietà, difettando i caratteri della liquidità e dell'esigibilità del credito, cui è correlata l'applicazione dell'invocato termine quinquennale di prescrizione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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