Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebita erogazione della pensione di vecchiaia, revocata dall'INPS per difetto del requisito della cessazione dell'attività lavorativa.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, sul presupposto della cumulabilità di pensione di vecchiaia e redditi da attività lavorativa.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato; al riguardo deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione del rapporto lavorativo ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro.
Poiché INPS non ha dato prova di tale simulazione, la corte rigetta il ricorso.
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