Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 gennaio 2025, n. 582

di Benedetta Cargnel | 24 Gennaio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 24 gennaio 2025, n. 582

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.

La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava risolto il rapporto e condannava il datore di lavoro ad un’indennità risarcitoria, negando la tutela reintegratoria.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che in tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare

Assume pertanto pregnante rilievo la stretta simmetria imposta dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 128/2024 , sul piano della tutela, fra licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, da un lato, e quello per giustificato motivo oggettivo, dall’altro. Infatti tale simmetria impone di ritenere allora rilevante anche per quest’ultimo non soltanto l’insussistenza del fatto inteso nella sua storicità o materialità del suo accadimento, ma pure quella del fatto inteso nella sua rilevanza giuridica come possibile giustificato motivo oggettivo.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha dichiarato risolto il rapporto lavorativo e condannato il datore di lavoro ad un'indennità risarcitoria. Il lavoratore ha presentato ricorso per cassazione, che è stato accolto.